30 MARZO

Ultimo giorno per richiedere il bonus per l’installazione dei sistemi di accumulo

31 MARZO

– Termine ultimo inoltro domanda all’INPS per la certificazione dei requisiti per l’Ape sociale
Entro il 31 marzo si può inoltrare domanda online all’INPS per la certificazione dei requisiti di accesso all’Ape sociale.
Questa indennità a carico dello Stato viene erogata dall’INPS a quei soggetti che, al compimento dei 63 anni di età, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 30 o 36 anni e si trovino in una delle condizioni di particolare disagio lavorativo e/o economico previste dalla legge:

stato di disoccupazione;
caregiver;
invalidità civile pari almeno al 74%;
attività gravose.

Ai fini del diritto all’Ape Sociale è utile la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata (obbligatoria, da riscatto, volontaria e, figurativa tra cui la Naspi).
I requisiti di età e contribuzione, lo ricordiamo, devono essere perfezionati entro il 31 dicembre 2023.
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede INAS Cisl più vicina.

– CAF CISL – Presentazione Modello RED e INV CIV (ACC AS/PS) ordinari 2022 (redditi 2021) e Solleciti 2021 (redditi 2020)
Per tutti quei cittadini che procedono direttamente all’adempimento dichiarativo accedendo al portale dell’INPS tramite le proprie credenziali (SPID, CNS, CIE), il termine ultimo per la presentazione dei modelli RED ordinari 2022 e dei solleciti 2021 è fissato al 28 febbraio 2023.
Diversamente, ricordiamo che, per tutti quei cittadini che si rivolgono ai servizi CAF, il CAF-CISL ha la facoltà di acquisire i modelli RED oltre tale termine (28 febbraio), sempre nel rispetto del termine rigido della trasmissione telematica, fissato per tutti i CAF a fine marzo 2023.
Facciamo presente che, in caso di mancato adempimento alla trasmissione delle dichiarazioni, l’INPS si vedrà comunque costretto a sospendere al titolare la prestazione in godimento collegata al reddito.

– Comunicazione cessione del credito superbonus e detrazioni edilizie
Con l’art. 3, c. 10-octies, della L. n. 14/2023 di conversione del DL. n. 198/2022, c.d. Decreto Milleproroghe 2023, è stato prorogato al 31 marzo 2023 il termine per inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito sia per il superbonus che per le altre detrazioni edilizie per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021.

– Stralcio delle cartelle fino a mille euro per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali
Con l’art. 3-bis della L. n. 14/2023 di conversione del DL. n. 198/2022, c.d. Decreto Milleproroghe 2023, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (gli enti locali e territoriali come Comuni, Province, Regioni, ecc…) è previsto:

il differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale possono deliberare la non applicazione dello “Stralcio parziale” (solo interessi e sanzioni) dei carichi di propria competenza;
l’introduzione della possibilità di deliberare, entro il 31 marzo 2023, lo “Stralcio integrale” del debito di importo residuo, fino a mille euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Sulla base di quanto precede, la norma ha previsto:

il rinvio dal 31 marzo al 30 aprile 2023 della data di effettivo annullamento di tutti i carichi di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015;
fino al 30 aprile 2023 la sospensione delle attività di riscossione per tutti i carichi rientranti nel perimetro applicativo dello “Stralcio”.

– Sanatoria delle irregolarità formali
Ultimo giorno per il versamento relativo alla sanatoria delle irregolarità formali previsto dall’art. 1, commi da 166 a 173, della L. n. 197/2023 (Legge di bilancio 2023). Nello specifico, le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento dell’IRPEF, IRES, IVA e IRAP, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, in due rate di pari importo, con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024.

– Ravvedimento operoso speciale delle violazioni tributarie
Il “ravvedimento operoso speciale” previsto dall’art. 1, commi da 174 a 178, della L. n. 197/2023 (Legge di bilancio 2023), permette di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni dei tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate validamente presentate, relative al periodo d’imposta 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, versando entro il 31 marzo 2023 un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni, oltre all’imposta e agli interessi dovuti oppure versando la prima rata nel caso di pagamento rateale.


Fonte: pensionati.cisl.it