E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 il Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172 contenente “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, in vigore dal 27 novembre 2021. Il decreto sarà presentato alle Camere per la conversione in legge, in particolare prevede misure di contenimento in quattro ambiti:

-estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie lavorative;

-istituzione del Green Pass rafforzato;

-rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione;

-campagna di informazione.

OBBLIGO VACCINALE

Il personale amministrativo del Servizio sanitario nazionale, il personale scolastico (docente e non) e le forze militari e di polizia potranno andare al lavoro ma solo se avranno fatto il vaccino: dal 15 dicembre, infatti, scatta per queste categorie l’obbligo vaccinale.

L’obbligo si estende anche ai responsabili delle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell’l’obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie, pena sanzione (sanzione amministrativa di una somma da euro 400 a euro 1.000 – dl. n. 19/20 convertito n legge n. 35/20 art. 4 commi 1, 3, 5, 9 e dl n. 33/20 conv. L. 74/20 art. 2, comma 2 bis).

Durata delle certificazioni verdi COVID-19

Qui di seguito ricordiamo le condizioni attestate dalle certificazioni verdi con le modifiche apportate dal decreto in oggetto:

– avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo al termine del prescritto ciclo;

-avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo prescritto ciclo.

La certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario ed è rilasciata automaticamente all’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del predetto ciclo.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi dalla medesima somministrazione.

A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 che ha validità di nove mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.

Green pass si sdoppia: SUPER GREEN PASS E GREEN PASS BASE

A decorrere dal 6 dicembre 2021 il Green Pass si sdoppia:

viene introdotto il Green Pass rafforzato, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite,

il Green Pass “base”, rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare (valido per 72 ore) o antigenico (valido per 48 ore).

UTILIZZO DEI GREEN PASS IN BASE AI COLORI DELLE ZONE

ZONA BIANCA:

GREEN PASS BASE

A decorrere dal 6 dicembre 2021 è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass base anche con il tampone) l’accesso per alberghi, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive limitatamente alle attività al chiuso anche per gli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. Il Green pass base servirà per salire sui mezzi di trasporto (nazionali, regionali e anche locali, ossia tram e bus).

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.

La durata della validità del tampone resta invariata: quella dei tamponi molecolari è di 72 ore, quella dei tamponi antigenici è di 48 ore.

SUPER GREEN PASS

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione

Il super green pass o green pass rafforzato è in vigore dal 29 novembre nelle zone gialla e arancione; per la zona bianca in vigore dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio; la predetta certificazione servirà per la fruizione dei servizi (accesso al cinema, teatri, sale da concerto, eventi sportivi, stadi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche e musei); ad eccezione dei soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.

In sintesi: il Decreto non modifica nulla per chi ha già ottenuto il vecchio green pass in seguito alla vaccinazione o alla guarigione dal Covid da meno di 6 mesi. Tutte le persone che si sono sottoposte al vaccino o che sono guarite dal Covid possono continuare ad utilizzare il certificato verde, fino a 9 mesi dalla data di emissione, senza doverlo cambiare o doverne ricevere un altro. Solamente a queste persone sarà concesso l’accesso “esclusivo” anche in zona bianca, gialla e arancione a:

-Spettacoli;

-Spettatori di eventi sportivi;

-Ristorazione al chiuso;

-Feste e discoteche;

-Cerimonie pubbliche;

Dal 6 dicembre si potrà andare ancora senza mascherina all’aperto ma solo in zona bianca, sempre che non ci siano assembramenti e venga rispettata una certa distanza tra le persone. Resta, comunque, l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso ovunque e all’aperto in zona gialla, arancione e rossa.

Per distinguere i diversi tipi di green pass sarà aggiornata l’App VerificaC19 che permetterà il controllo e la verifica, senza violare la privacy, del green pass “rafforzato” nei luoghi al chiuso dove sarà necessario esibirlo e di quello cosiddetto “base”, necessario per tutte le altre attività.

Restano esclusi dall’obbligo del Green Pass i minori di anni 12.

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19.

CONTROLLI DEL GREEN PASS

Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Il Prefetto territorialmente competente, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, adotta un piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell’obbligo del possesso delle certificazioni. Il Prefetto trasmette al Ministro dell’interno una relazione settimanale dei controlli effettuati nell’ambito territoriale di competenza.

 

Fonte: pensionati.cisl.it