Per il personale a tempo indeterminato docente (compresi gli insegnati di religione cattolica), educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, il termine ultimo per la presentazione delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie o delle istanze di permanenza in servizio, ovvero per il raggiungimento del minimo contributivo, è fissato al 23 ottobre 2023.
Entro tale termine, i soggetti che hanno trasmesso una delle seguenti istanze possono presentare la relativa domanda di revoca.
Il termine del 23 ottobre 2023 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331, del Ministro per la Funzione Pubblica.
Per i dirigenti scolastici, invece, il termine ultimo per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio è fissato al 28 febbraio 2024. Oltre tale termine, il dirigente non potrà fruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.
Tutte le predette domande valgono per l’accesso alla pensione a decorrere dal 1° settembre 2024.
Per verificare la propria posizione contributiva, per ogni necessità di informazione, assistenza e consulenza, è possibile rivolgersi presso gli uffici del Patronato INAS CISL.
Fonte: pensionati.cisl.it