Il pignoramento della pensione è una procedura che può avvenire quando il pensionato ha dei debiti nei confronti di un soggetto creditore. Quest’ultimo ricorre al cosiddetto pignoramento verso terzi, e quindi pignora dei crediti che il suo debitore vanta, a sua volta, da un altro soggetto: in questo caso l’altro soggetto è l’INPS, visto che il debitore percepisce una pensione.

Per fortuna, non tutta la pensione dei debitori è pignorabile: ci sono infatti dei limiti precisi. Una nuova disposizione, inserita dalla legge di conversione del Decreto Aiuti bis, eleva il limite per l’impignorabilità delle pensioni. Vediamo cosa è cambiato.

Nuovo limite di impignorabilità delle pensioni

La legge di conversione del DL Aiuti bis eleva la soglia di impignorabilità delle pensioni, prevedendo che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che danno luogo a pensione o ad altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000,00 euro. La parte eccedente tale importo soglia di 1.000 euro resta pignorabile nei limiti previsti dal 3°, 4° e 5° comma dell’art. 545 del codice di procedura civile nonché dalle speciali disposizioni di legge, vale a dire, nella misura di un quinto.

Come funzionava prima?

Prima di tale novità, il limite massimo di pignorabilità delle pensioni non poteva superare una volta e mezzo il valore mensile dell’assegno sociale (ossia i 702,42 euro, con riferimento al valore dell’assegno sociale nel 2022, pari a 468,28 euro) mentre ora il nuovo limite di pignoramento dei trattamenti pensionistici sale a 936,46 euro (pari a due volte l’importo mensile dell’assegno sociale nel 2022) fermo restando il minimo di impignorabilità di 1.000 euro in base a quanto disposto dalla legge di conversione del DL Aiuti-Bis.

 

Fonte: pensionati.cisl.it