La legge 142/2022, di conversione del decreto Aiuti bis, ha elevato da 750 a 1.000 euro il limite per l’impignorabilità delle pensioni.
In particolare, la norma stabilisce che le somme dovute a titolo di pensione, di indennità con funzione di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.
In tal modo, viene modificato il codice di procedura civile che, nella sua versione precedente, prevedeva l’impignorabilità della pensione per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.

La nuova disciplina ha efficacia dal 22 settembre 2022 sui procedimenti esecutivi pendenti.
Nello specifico, per “procedimenti esecutivi pendenti” si intendono quelli per i quali non sia ancora stata notificata all’Istituto terzo esecutato (cioè l’Inps) l’ordinanza di assegnazione.

Secondo le istruzioni Inps, quindi, per stabilire se il pensionato potrà o meno beneficiare del nuovo limite, non bisogna fare riferimento alla data di notifica dell’atto di pignoramento al debitore – che, nella realtà, costituisce il primo atto esecutivo – ma alla data di notifica dell’ordinanza di assegnazione che rappresenta, appunto, l’atto conclusivo del procedimento esecutivo presso terzi.

Pertanto, se al 22 settembre 2002 l’ordinanza di assegnazione all’Inps non è stata ancora notificata, il pignoramento avverrà tenendo conto del nuovo limite di 1000 euro, secondo il seguente schema:

gli importi trattenuti in applicazione della notifica dell’atto di pignoramento fino al rateo di pensione di settembre 2022 (cioè quelli nel limite della quota impignorabile di 750 euro) rimarranno accantonati in attesa della notifica dell’ordinanza di assegnazione;
gli importi accantonati dal rateo di pensione di ottobre 2022 saranno invece rimodulati o azzerati, con conseguente rimborso d’ufficio di quanto trattenuto in eccedenza, in applicazione del nuovo limite di impignorabilità di 1000 euro.

Se, invece, la data di notifica dell’ordinanza di assegnazione è antecedente al 22 settembre 2022, il pensionato – che non ha ancora estinto il debito – non potrà beneficiare del nuovo limite di impignorabilità e continuerà a subire il pignoramento con l’applicazione del limite soltanto fino a 750 euro.


Fonte: pensionati.cisl.it