Venerdì 1° marzo 2024 è il primo giorno bancabile del mese per riscuotere gli assegni pensionistici accreditati presso Poste Italiane, banche ed istituti di credito.

Coloro che sono soliti ritirare in contanti la pensione possono recarsi presso l’Ufficio postale rispettando l’ordine stabilito dal calendario, articolato in base alle lettere dei cognomi:

A – B: Venerdì 1° marzo 2024;
C – D: Sabato 2 marzo 2024 (solo mattina);
E – K: Lunedì 4 marzo 2024;
L – O: Martedì 5 marzo 2024;
P – R: Mercoledì 6 marzo 2024;
S – Z: Giovedì 7 marzo 2024.

 

Consigliamo di verificare sempre la turnazione alfabetica predisposta ogni mese dal proprio Ufficio postale.

 

LE PRINCIPALI NOVITÀ SUL CEDOLINO DELLA PENSIONE DI MARZO 2024

Corresponsione, agli aventi diritto, dell’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS
L’INPS continua a corrispondere d’ufficio l’incremento transitorio a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici di importo lordo complessivo pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Nel 2024, detto incremento è riconosciuto nella percentuale del 2,7% a favore di tutti i soggetti di età pari o superiore a 75 anni ed è fiscalmente imponibile essendo assoggettato alla tassazione ordinaria. Spetta da gennaio 2024 a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità.

Nuovo sistema di scaglioni e aliquote IRPEF per il 2024
A partire dalla mensilità di pensione di marzo 2024, l’INPS procede all’applicazione delle novità normative contenute nel Dlgs. n. 216/2023, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale e relative al primo modulo della Riforma dell’IRPEF.
Le trattenute IRPEF sono quindi effettuate sulla base dei tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote, previsti dall’art. 1, c.1 del citato Dlgs n. 216/2023:

23 per cento per i redditi fino al 28 mila euro;
35 per cento per i redditi superiori a 28 mila euro e fino a 50 mila euro;
43 per cento per i redditi che superano i 50 mila.

Sul cedolino di pensione di marzo 2024, è riportata la seguente annotazione: «da questa mensilità la tassazione viene applicata sulla base degli scaglioni IRPEF del decreto legislativo 216/2023».
Inoltre, insieme al rateo di pensione di marzo, è corrisposto il conguaglio relativo al ricalcolo dell’IRPEF applicata sui ratei di pensione di gennaio e di febbraio 2024.
Sono inoltre adeguati gli importi delle detrazioni personali da lavoro dipendente su quelle prestazioni sulle quali sono riconosciute in alternativa alla detrazione da pensione.
Ricordiamo che la detrazione spetta sul complesso dei trattamenti riconosciuti al medesimo soggetto.

Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2023 e tassazione 2024
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di marzo, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023. Si ricorda che le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
L’INPS ha inoltre proceduto al ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2023 (IRPEF e addizionali regionali e comunali a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’Istituto. Se nel corso del 2023 sulla pensione sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l’INPS procede al recupero delle differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell’importo del rateo pensionistico in pagamento. Qualora i ratei di pensione di gennaio e di febbraio dovessero risultare insufficienti per il recupero totale si proseguirà con le trattenute sui ratei mensili successivi fino ad estinzione del debito.
Per i soli pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, con un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre.
Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2024.
Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

 

Fonte: pensionati.cisl.it