Con il mese di marzo l’INPS ha terminato le operazioni di rinnovo dei trattamenti pensionistici il cui importo cumulato sia superiore a 4 volte il trattamento minimo, secondo le fasce di importo e le relative percentuali previste dall’art. 1, comma 309 della legge di bilancio per l’anno 2023 (L. n. 197/2022).
L’ importo di pensione è stato, pertanto, aggiornato dal mese di marzo 2023 e sono stati posti in pagamento anche gli arretrati di perequazione riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023.
IRPEF a titolo di acconto – addizionali regionali e comunali
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sempre sul rateo di marzo, vengono prelevate, oltre alle ritenute IRPEF a titolo di acconto, anche le addizionali regionali e comunali relative al 2022.
Come è noto, queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.
Conguaglio anno di imposta 2022
L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta dei titolari dei trattamenti pensionistici, ha effettuato le operazioni di conguaglio fiscale tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta effettivamente dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti, in base a quanto stabilito dagli articoli 12 e 13 del TUIR.
Il termine ultimo di dette operazioni di conguaglio è il 28 febbraio dell’anno successivo (art. 23, c. 3 del DPR n. 600/1973).
Conseguentemente, i conguagli, a debito o a credito vengono applicati a decorrere dal rateo di marzo 2023.
Per quanto riguarda i conguagli a debito d’imposta, con riferimento ai redditi di pensione annui di importo inferiore a 18.000 euro e con debiti superiori a 100 euro, l’INPS, quale sostituto d’imposta, applica un numero massimo di undici rate, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e fino all’effettivo saldo.
Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro, con debito superiore a 100 euro, il debito d’imposta viene invece applicato sulle prestazioni in pagamento dal mese di marzo 2023, con azzeramento delle pensioni laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze.
Ai fini del prelievo del debito d’imposta, qualora risulti un debito residuo, si procederà alla relativa trattenuta sui ratei di pensione in pagamento nei mesi successivi fino al definitivo saldo.
Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2023.
Infine, tutti i pensionati che a seguito dell’applicazione del conguaglio a debito abbiano subito la riduzione o l’azzeramento della pensione, possono acquisire il dettaglio delle operazioni di calcolo operate dall’INPS nel cedolino di pensione di marzo, dove è disponibile la sezione dedicata ai conguagli IRPEF in cui sono riportati puntualmente l’imponibile complessivo, l’imposta dovuta, quella effettivamente pagata e l’eventuale residuo debito da trattenere.
Fonte: pensionati.cisl.it