L’Inps recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2022. La pensione ai superstiti spetta anche ai nipoti maggiorenni orfani e interdetti dei quali risulti provata la vivenza a carico dei nonni.

RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

L’INPS ha riconosciuto il diritto alla pensione ai superstiti anche ai nipoti maggiorenni, inabili al lavoro e a carico dei nonni, in caso di decesso di questi ultimi.

L’Inps dichiara l’inclusione di questi nuovi soggetti tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti, con l’equiparazione, in sostanza, dei nipoti ai figli.

DESTINATARI E REQUISITI

In conseguenza di ciò, se a carico dei nonni al momento della loro morte, hanno diritto alla pensione ai superstiti i nipoti:

minori;
maggiorenni studenti di scuole o corsi di formazione professionale fino ai 21 anni di età e fino ai 26 anni se studenti universitari;
maggiorenni inabili al lavoro a prescindere dall’età.

È importante ricordare che, per avere diritto alla pensione, non è necessario che il nipote sia convivente del nonno/nonna deceduti. In caso di non convivenza il requisito si considera soddisfatto se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

non autosufficienza economica;
mantenimento abituale: è presunto se il superstite conviveva con il defunto al momento della sua morte; se non conviveva occorre dimostrare che il nonno o la nonna concorreva in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del nipote.

LE DOMANDE

Pertanto, le domande di pensione ai superstiti presentate dai nipoti orfani maggiorenni inabili e a carico dei nonni:

nuove o ancora giacenti, devono essere definite positivamente secondo i criteri della sentenza della Corte Costituzionale;
respinte, devono essere riesaminate, a richiesta degli interessati, a condizione che il diritto non sia stato già negato con una sentenza passata in giudicato.

In ogni caso, la pensione sarà riconosciuta con l’ordinaria decorrenza, cioè dal mesesuccessivo al decesso del nonno/nonna, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

NEL CASO DI RILIQUIDAZIONE

È evidente che l’estensione del diritto alla pensione ai superstiti anche ai nipoti, può comportare, in alcuni casi, la riliquidazione, delle stesse pensioni già riconosciute in favore di altre categorie di superstiti contitolari; in altri, l’eliminazione delle pensioni già attribuite ad altre categorie di superstiti (per esempio, fratelli o sorelle del dante causa), il cui diritto risulti incompatibile con quello dei nipoti.

La riliquidazione comporterà necessariamente la modifica dell’importo già messo in pagamento, per esempio, a coniuge e/o figli del dante causa, con il contestuale riconoscimento della quota spettante ai nipoti superstiti secondo le aliquote previste dalla legge.

In ogni caso, non è previsto il recupero di eventuali somme corrisposte agli altri contitolari in misura maggiore rispetto a quelle che sarebbero spettate in presenza dei nipoti superstiti, né di quelle che saranno oggetto di revoca, salvo il dolo del percettore.

PER ASSISTENZA RIVOLGITI ALL’INAS CISL

Per una corretta gestione delle singole situazioni, con l’invio di una domanda di pensione o la richiesta di riesame qualora già presentata e respinta dall’INPS, ed un’attenta e qualificata consulenza e assistenza nelle singole casistiche rispetto anche alla prescrizione dei ratei e alla possibile maturazione dei termini di decadenza, è possibile rivolgersi alla sede Inas Cisl più vicina.

 

Fonte: pensionati.cisl.it