Da settembre Supporto per formazione e lavoro e da gennaio 2024 Assegno di inclusione.
Luglio 2023 sarà l’ultima data per il pagamento del Reddito di cittadinanza per alcune delle famiglie che ne hanno beneficiato in questi anni. Ma non per tutte: è bene chiarire, infatti, che la data in cui il Reddito di cittadinanza verrà tolto non sarà uguale per tutti: in alcuni – molti in realtà – casi sarà luglio, mentre per altri potrà essere anche agosto, settembre e così via.
La Pensione di Cittadinanza ci sarà ancora, infatti con il Decreto Lavoro 2023 (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85), si ripristina l’assegno più alto per le famiglie composte da anziani oppure over 67 e disabili o non autosufficienti, una sorta di ripescaggio per la cosiddetta PdC che non avrà più questo nome ma sarà assorbita nelle nuove misure di contrasto alla povertà del Governo.
Ci sarà comunque una fase transitoria perché i sostegni entreranno in vigore a partire dal 1°gennaio 2024.
Il decreto Lavoro contiene la riforma del Reddito di Cittadinanza che invece sarà abolito e sostituito da due sussidi per i poveri:
l’Assegno di inclusione (Adi)
lo Strumento di attivazione per gli occupabili (Sda)
ASSEGNO D’INCLUSIONE
L’Assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell’ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
L’importo dell’Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui, ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l’affitto dell’immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare
Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a euro 480 annui ed è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.
CARTA D’INCLUSIONE
Il contributo economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione”, con la quale oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, potranno essere eseguiti prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza e potrà essere eseguito un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.
I soldi della Carta d’inclusione non potranno essere utilizzati per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità ma per l’acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici.
L’Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all’INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni richieste.
La richiesta può essere presentata, altresì, presso i patronati INAS e i centri di assistenza fiscale CAF- CISL, previa stipula di una convenzione con l’INPS.
Fonte: pensionati.cisl.it