Il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022), che ha stabilito, tra le varie misure, importanti novità in tema di pensioni, con l’introduzione per il 2023-2024 di un nuovo meccanismo di rivalutazione dei trattamenti pensionistici (art. 1, c. 309) e il riconoscimento, per lo stesso biennio, di incrementi percentuali alle pensioni minime, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche (art. 1, c. 310).

Riteniamo importante aver ottenuto, grazie alle pressioni esercitate dalla CISL durante il tavolo di confronto con il Governo, nel testo definitivo della manovra finanziaria l’innalzamento della percentuale di rivalutazione dall’80% – formulata nel DDL della Legge di Bilancio di novembre 2022 – all’85% per i trattamenti superiori a 4 volte e fino a 5 volte il minimo INPS, oltreché l’innalzamento delle pensioni minime a sostegno delle pensionate e dei pensionati più deboli, come misura di emergenza a contrasto della povertà.

Vediamo nello specifico i provvedimenti in questione.

Con riferimento alla perequazione dei trattamenti pensionistici, previdenziali ed assistenziali, l’indice di perequazione riconosciuto in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2023, è pari al 7,3% in base al decreto interministeriale del 10 novembre 2022.

In linea generale, ricordiamo che la rivalutazione viene attribuita secondo il meccanismo del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli Enti presenti nel Casellario Centrale delle pensioni (art. 34, c. 1, della L. n. 448/1998).

Per il periodo 2023-2024, è riconosciuta la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, rispettivamente nella misura:

del 100% (7,3%) per i trattamenti pensionistici di importo lordo complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, ossia fino a 2.101,52 euro mensili lordi. Clausola di salvaguardia: da 2.101,53 euro e fino a 2.123,19 euro sono garantiti 2.254,93 euro (limite della fascia perequata);

dell’85% (6,205%) per i trattamenti pensionistici di importo mensile lordo complessivamente superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS e fino a quelli di importo mensile lordo pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS, ossia oltre i 2.101,52 euro mensili lordi e fino a 2.626.90 euro mensili lordi. Clausola di salvaguardia: da 2.626,91 euro e fino a 2.685,98 euro sono garantiti 2.789,90 euro (limite della fascia perequata);

del 53% (3,869%) per i trattamenti pensionistici di importo mensile lordo complessivamente superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS e fino a quelli di importo mensile lordo complessivamente pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo INPS, ossia oltre i 2.626,90 euro mensili lordi e fino a 3.152,28 euro mensili lordi. Clausola di salvaguardia: da 3.152,29 e fino a 3.165,63 sono garantiti 3.274,24 euro (limite della fascia perequata);

del 47% (3,431%) per i trattamenti pensionistici di importo mensile lordo complessivamente superiore a 6 volte il trattamento minimo INPS e fino a quelli di importo mensile lordo complessivamente pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS, ossia oltre i 3.152,28 euro mensili lordi e fino a 4.203,04 euro mensili lordi. Clausola di salvaguardia: da 4.203,05 euro e fino a 4.232,92 euro sono garantiti 4.347,25 euro (limite della fascia perequata);

del 37% (2,701%) per i trattamenti pensionistici di importo mensile lordo complessivamente superiore a 8 volte il trattamento minimo INPS e fino a quelli di importo mensile lordo complessivamente pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS, ossia, oltre i 4.203,04 euro mensili lordi e fino a 5.253,80 euro mensili lordi. Clausola di salvaguardia: da 5.253,81 euro e fino a 5.272,57 euro sono garantiti 5.395,71 euro (limite della fascia perequata);

del 32% (2,336%) per i trattamenti pensionistici di importo mensile lordo complessivamente superiore a 10 volte il trattamento minimo INPS, ossia oltre i 5.253,80 euro mensili lordi. Nessuna clausola di salvaguardia.

Per quanto riguarda poi la disposizione volta a contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, a partire dal 1° gennaio 2023 e fino a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento di 1,5 % per l’anno 2023 e di 2,7% per l’anno 2024. Per l’anno 2023, l’incremento è elevato al 6,4% per gli aventi diritto che abbiano compiuto i 75 anni di età.

Pertanto, nel 2023, i trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS 2022 sono aumentati fino a € 571,61 mensili; diversamente, per gli ultra75enni, l’importo del trattamento in godimento è aumentato fino a 597,36 euro mensili.

Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni, qualora il trattamento pensionistico complessivo sia di importo superiore a € 525,38 (TM INPS 2022) e inferiore a € 571,61 (TM INPS maggiorato), l’aumento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite incrementato. Per i pensionati ultra75enni, qualora il trattamento pensionistico complessivo sia di importo superiore a € 525,38 (TM INPS 2022) e inferiore a € 597,36 (TM INPS maggiorato), l’aumento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite incrementato.

Infine, l’aumento non è rilevante, per gli anni 2023-2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. Inoltre, per quel che concerne la rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerarsi al netto dell’incremento transitorio, che cessa i relativi effetti rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.


Fonte: pensionati.cisl.it