Il 22 novembre 2023, anche il Senato ha approvato definitivamente all’unanimità, il disegno di legge n. 923 avente ad oggetto “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”. Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il testo contiene un complesso di misure volte ad arricchire l’impianto delle misure di prevenzione contro tali forme di violenza intervenendo con modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e ad alcune leggi speciali quali il cosiddetto Codice Rosso (L.n.69/2019).
La nuova normativa si propone, quindi, l’obiettivo di rafforzare la protezione delle vittime di violenza attraverso misure preventive, il potenziamento delle misure cautelari e l’anticipazione della tutela penale. Si propone, inoltre, di assicurare la certezza dei tempi dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere o domestica.
Il disegno di legge pone una particolare attenzione ai casi in cui tale fenomeno si manifesta in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza.
Il provvedimento estende l’applicabilità dell’ammonimento del Questore per violenza domestica ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l’integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive.
Si stabilisce, inoltre, che le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito e si procede d’ufficio per taluni reati qualora commessi da soggetto già ammonito.
Si estendono i reati per i quali scatta l’obbligo – da parte delle forze dell’ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati – di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e di metterla in contatto con questi centri qualora ne faccia richiesta.
È prevista la revoca della misura cautelare e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere in caso di manomissione dei mezzi elettronici, come il braccialetto. Si stabilisce che, nel disporre la misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare con le modalità di controllo mediante mezzi elettronici, il giudice preveda l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo elettroniche. Stessa misura si prevede nel caso di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa stabilendo che le modalità di controllo con mezzi elettronici possono essere disposte anche al di fuori dei limiti di pena di cui all’articolo 280 c.p.p.
Estende l’applicabilità, da parte dell’Autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati commessi nell’ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica (violenza sessuale, omicidio, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) e ai soggetti che, già ammoniti dal Questore, risultino indiziati dei delitti di percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento, commessi nell’ambito di violenza domestica.
Viene introdotta un’ulteriore ipotesi di fermo disposto dal pubblico ministero, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali e stalking.
Il testo prevede che i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva “emessi nei confronti dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell’internato” devono essere immediatamente comunicati alla persona offesa.
Si modifica la disciplina della sospensione condizionale della pena, prevedendo in particolare, che l’ufficio di esecuzione penale esterna e gli enti e le associazioni che organizzano i percorsi speciali di recupero debbano accertare lo svolgimento dei suddetti corsi; nel caso in cui sia accertata anche solo la mancata partecipazione del condannato al percorso di recupero o di uno degli obblighi imposti allo stesso sia data immediata comunicazione dell’inadempimento ai fini della revoca della sospensione condizionale.
Infine, il provvedimento stabilisce che la vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto, in conseguenza di alcuni gravi reati commessi nell’ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica (omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno), possono chiedere una provvisionale da imputarsi nella liquidazione definitiva dell’indennizzo. Infine, l’organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ad alcuni reati commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.
Come FNP Cisl non vogliamo riportare, per l’ennesima volta, il puntuale computo annuale dei femminicidi quanto, piuttosto invitare tutte le agenzie educative (famiglie, scuole, parrocchie, centri sportivi ed altro) ad una onesta analisi del già fatto e di quanto ancora c’è da fare. Ognuno per proprio ruolo ma, almeno questa volta, senza maldestri tentativi di parcellizzazione delle responsabilità.
E non ne facciamo solo un fatto di genere quanto piuttosto un recupero generale di civismo, di reciproche consapevolezze, di affermazione operativa, culturale, normativa che sia finalmente liberata da incrostazioni di un sistema patriarcale, da tabù e stereotipi, da inadeguatezze normative (vedi legge sul congedo di paternità) tanto nascoste da essere diventate un fertile terreno di autoassoluzione.
Siamo così impegnati a costruire il futuro professionale dei nostri figli tanto da aver dimenticato di aiutarli a costruirsi come persona, come cittadino, come uomini e donne.
Fonte: pensionati.cisl.it