Arriva dicembre e come ogni inizio mese arriva l’appuntamento con il pagamento delle pensioni. Assegni che questo mese (e quest’anno) saranno più corposi. I motivi? Semplici. A dicembre 2023, come ogni anno, sarà versata anche la tredicesima. Ma non solo. Sarà applicato anche un conguaglio che porterà una rivalutazione complessiva su base annua al +8,1% che riguarda 21 milioni di pensioni.

Numerose novità nel cedolino pensione di dicembre 2023, vediamo quali sono:

PAGAMENTO RATEI DI TREDICESIMA E ANTICIPO DEL CONGUAGLIO DI PEREQUAZIONE RELATIVO AL 2023

Unitamente al pagamento dei ratei di tredicesima, l’INPS ha effettuato le operazioni di ricalcolo della perequazione delle pensioni relative al 2023, sulla base dell’indice definitivo calcolato dall’ISTAT anticipando il conguaglio al mese di dicembre 2023, anziché dal 1° gennaio 2024, al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche (art. 1, Dlgs. n. 145/2023).

Con tale mensilità è dunque corrisposto lo 0,8%, a titolo di differenza tra l’indice definitivo dell’8,1% e quello provvisorio del 7,3%, oltre ai relativi importi arretrati calcolati a partire dalla mensilità di gennaio 2023.

All’operazione sono state interessate tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali per una platea complessiva di 21 milioni di prestazioni.

Corresponsione agli aventi diritto dell’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (Legge di Bilancio 2023)

Anche nel mese di dicembre e sulla tredicesima mensilità, l’INPS continua a corrispondere d’ufficio, a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici di importo lordo complessivo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, un incremento transitorio, che per l’anno 2023, è:

  • del + 1,5%, per i soggetti di età pari o inferiore a 75 anni;
  • del + 6,4%, per i soggetti di età superiore a 75 anni.

Ricordiamo che l’incremento per l’anno 2023 è fiscalmente imponibile e viene assoggettato alla tassazione ordinaria; spetta da gennaio 2023 a dicembre 2023, compresa la tredicesima mensilità.

PAGAMENTO DELLA QUATTORDICESIMA 2023

Con la rata di dicembre è stata posta in pagamento la seconda parte della somma aggiuntiva per il 2023, la quattordicesima.

La quattordicesima è stata pagata ai titolari di pensione che abbiano raggiunto il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) nel secondo semestre del 2023 e che siano diventati titolari di pensione nel corso del 2023.

Il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica che verrà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali.

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano, comunque, di averne diritto, dovranno essere indirizzati al nostro Patronato INAS-CISL, al fine di presentare domanda di ricostituzione.

IMPORTO AGGIUNTIVO 2023

Sempre sulla rata di dicembre, ai titolari di pensioni delle gestioni private, dello spettacolo e sportivi professionisti, il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo INPS e i cui redditi soddisfino le condizioni previste, è stato corrisposto l’importo aggiuntivo di 154,94 euro. Si tratta di una prestazione erogata dall’INPS, insieme alla tredicesima mensilità, ai pensionati c.d. incapienti. Per l’anno 2023 esso è attribuito in presenza di un reddito personale IRPEF, comprensivo delle pensioni, che non superi il limite di € 10.992,93 se il pensionato è solo, oppure di € 21.985,86 se il pensionato è coniugato.

Si rammenta che il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica che verrà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali.

L’importo aggiuntivo viene di norma attribuito d’ufficio dall’INPS, se spettante.

Tuttavia, nel caso in cui, ricorrendone i requisiti, i pensionati non lo ricevessero, gli stessi potranno presentare all’Istituto previdenziale apposita domanda di ricostituzione della pensione per il tramite del Patronato INAS-CISL.

ASSISTENZA FISCALE: CONGUAGLI DA MODELLO 730/2023 ORDINARIO E INTEGRATIVO

Proseguono anche sulla mensilità di dicembre (tenendo conto anche del rateo di tredicesima) le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate dopo il 30 giugno.

Sul rateo di pensione si procede:

  • al rimborso dell’imposta a credito del contribuente;
  • alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente.

I contribuenti che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2022 possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile anche tramite l’app Inps Mobile.

 

Fonte: pensionati.cisl.it