Tra le novità sul cedolino:
tutti i pensionati riceveranno la tredicesima mensilità. Si tratta di una mensilità aggiuntiva che spetta ai titolari di pensione di vecchiaia, di pensione di anzianità o anticipata, di pensione di invalidità e di assegno sociale.
La tredicesima mensilità viene tassata ai fini IRPEF come il rateo mensile della pensione, tuttavia il suo importo finale è leggermente inferiore a quello dell’assegno pensionistico per via della mancata applicazione delle detrazioni;
alcuni pensionati, inoltre, si vedranno corrisposto d’ufficio l’importo aggiuntivo di 154 euro e 94 centesimi. Si tratta dei pensionati c.d. incapienti, ossia di coloro che non versando nulla al fisco non possono usufruire degli sgravi fiscali.
Per avere diritto al beneficio:
l’importo complessivo annuo della pensione deve essere pari o inferiore a quello del trattamento minimo INPS in vigore (€ 7.781,93, nel 2024);
se il pensionato è solo, il reddito IRPEF, comprensivo della pensione, non deve superare il limite di € 11.672,90, nel 2024 (1,5 volte il TM INPS);
se il pensionato è coniugato, il reddito IRPEF, comprensivo della pensione, non deve superare il limite di € 23.345,79, nel 2024 (3 volte il TM INPS);
A dicembre è corrisposta d’ufficio anche la Quattordicesima mensilità a favore dei titolari di pensione da lavoro dipendente e autonomo con 64 anni compiuti a partire dal mese di agosto di quest’anno e con specifici requisiti contributivi e reddituali personali.
ATTENZIONE!
Chi non riceve la “Quattordicesima mensilità” ma ritiene di avere diritto a questa prestazione, può presentare all’INPS, tramite il Patronato INAS CISL, una specifica domanda di ricostituzione della pensione per ottenere il beneficio.
Assistenza fiscale: conguagli da modello 730/2024 (redditi 2023)
Anche dicembre proseguono da parte dell’INPS le operazioni di conguaglio da modello 730/2024 per i pensionati che hanno scelto l’Istituto previdenziale come sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti all’Istituto previdenziale dall’Agenzia delle Entrate.
In questo caso, sul rateo di pensione di novembre si procede:
al rimborso dell’importo a credito del pensionato;
alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del pensionato – trattenuta mensile IRPEF, in base alle aliquote in vigore.
STOP invece:
alle trattenute delle addizionali IRPEF regionali e comunali relative all’ anno 2023. Si ricorda che le addizionali regionali e comunali sono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono;
all’acconto dell’addizionale IRPEF comunale, trattenuto da marzo a novembre dell’anno in corso;
al conguaglio IRPEF 2023, anch’esso pagato fino a novembre
Per i soli pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro e con un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre.
Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2024.
Non subiscono trattenute fiscali:
le prestazioni di invalidità civile;
le pensioni o gli assegni sociali;
le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo).
Invitiamo i pensionati ad avvalersi dei servizi CAF CISL per ogni forma di assistenza e consulenza personalizzata e qualificata in campo fiscale.
Fonte: pensionati.cisl.it