Fiscale: conguagli da modello 730/2024 (redditi 2023)

Ad agosto vengono effettuate dall’INPS le operazioni di conguaglio (rimborso o trattenuta) da modello 730/2024 a favore di quei pensionati/contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione dei redditi entro il 15 giugno scorso e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate entro la data del 30 giugno.

In questo caso, sul rateo di pensione di agosto si procede:

al rimborso dell’importo a credito del contribuente;
alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente; l’eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre.

Ricordiamo che il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi è il 30 settembre.

Per ogni forma di assistenza e consulenza personalizzata e qualificata in campo fiscale, il CAF CISL è a vostra disposizione.

Verifica delle pensioni dei residenti in Italia con le informazioni reddituali relative all’anno di imposta 2021, dichiarati nel 2022

Per i soggetti interessati, con la mensilità di agosto viene posta in pagamento la rata di pensione aggiornata a seguito della verifica a consuntivo delle prestazioni collegate al reddito ed erogate in via provvisoria nel 2022.

Qualora dalla verifica siano scaturiti, a favore dei titolari delle prestazioni collegate al reddito, dei crediti di importo fino a 500,00 euro lordi, gli arretrati sono corrisposti sulla corrente mensilità di agosto.

Diversamente, in presenza di indebiti, il recupero avverrà a partire da ottobre 2024 mediante trattenuta sulla pensione.

I soggetti interessati sono stati avvisati con comunicazione dedicata.

Pensioni previdenziali delle gestioni private. Sospensione delle prestazioni legate al reddito per mancata presentazione dei dati reddituali relativi al 2020

L’INPS rende noto che, nei mesi di agosto e settembre, sarà applicata una trattenuta, pari al 5% dell’importo della pensione di luglio 2024, su quei trattamenti pensionistici, in tutto o in parte, collegati al reddito (ad esempio integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, pensione ai superstiti) e i cui titolari, nonostante i solleciti, non abbiano ancora fornito i dati reddituali relativi al 2020.

Ai pensionati interessati, ricorda l’Istituto, è stata inviata una lettera raccomandata con l’indicazione della data del 15 settembre 2024 come ultima scadenza per l’invio dei redditi richiesti.

In assenza delle informazioni reddituali richieste, l’INPS procederà alla revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito del 2020; nel caso di pensioni ai superstiti verrà applicata la fascia massima di abbattimento dell’importo della pensione e si procederà al calcolo e al recupero degli importi che saranno risultati indebiti.

I pensionati interessati possono rivolgersi al Patronato INAS-CISL per inoltrare all’INPS la domanda di ricostituzione ed evitare, in tal modo, la revoca definitiva della propria pensione.

Informazioni presenti nel cedolino pensione di agosto

Trattenuta mensile IRPEF, in base alle aliquote in vigore.
Trattenute addizionali IRPEF regionali e comunali a debito del pensionato anno 2023. Si ricorda che le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Acconto dell’Addizionale IRPEF comunale, trattenuto da marzo a novembre dell’anno in corso. Si tratta del 30% di acconto di tale imposta locale.
Conguaglio IRPEF 2023 (a debito): alcuni pensionati potrebbero continuare a trovare anche nel cedolino di agosto questo tipo di trattenuta fino ad estinzione del debito.

Per i soli pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro e con un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre.
Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.
Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2024.

ATTENZIONE: le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

IMPORTANTE novità che potrebbero trovarsi alcuni pensionati sul cedolino di pensione a partire dal mese di agosto: trattenuta sulle pensioni collegate al reddito in assenza di dichiarazione reddituale relativa all’anno 2020.

Nei mesi di agosto e settembre, per le pensioni collegate al reddito (es. pensione ai superstiti, assegno sociale, ecc.) e per le quali i titolari non hanno presentato all’Istituto previdenziale alcuna dichiarazione relativa ai redditi per l’anno 2020, L’INPS procederà con la sospensione dei relativi pagamenti nella misura pari al 5% dell’importo pensionistico lordo in pagamento nel mese di luglio 2024. La sospensione non si applica, invece, alle pensioni di importo non superiore a 100 euro mensili.

Queste informazioni sono state notificate dall’INPS ai pensionati con un’apposita lettera entro il 15 luglio scorso. Sul cedolino di pensione di agosto e, successivamente, su quello di settembre la trattenuta sarà indicata con la descrizione “trattenuta per mancata comunicazione reddito art. 35 comma 10bis DL 2007/2008.

I pensionati interessati devono presentare la dichiarazione reddituale per l’anno 2020 al massimo entro il 15 settembre 2024, pena la revoca definitiva del proprio trattamento.

Gli uffici del nostro Patronato INAS CISL sono a vostra disposizione per inoltrare all’INPS la domanda di ricostituzione della pensione.

PER I NOSTRI ISCRITTI FNP CISL

Il Sindacato dei Pensionati della CISL e il Patronato INAS-CISL, presso le proprie sedi, mettono a disposizione dei propri iscritti il servizio per la stampa del cedolino di pensione e del certificato di pensione (modello ObisM)

 

Fonte: pensionati.cisl.it