Incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (Legge di Bilancio 2023)

Anche nel mese di novembre, l’INPS continua a corrispondere d’ufficio, a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici di importo lordo complessivo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, un incremento transitorio, che per l’anno 2023, è:

del + 1,5%, per i soggetti di età pari o inferiore a 75 anni;
del + 6,4%, per i soggetti di età superiore a 75 anni.

Ricordiamo che l’incremento per l’anno 2023 è fiscalmente imponibile e viene assoggettato alla tassazione ordinaria; spetta da gennaio 2023 a dicembre 2023, compresa la tredicesima mensilità.

 

Addizionali regionali e comunali, conguaglio 2022 e tassazione 2023

Con riferimento alle prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione di novembre, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022. Queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2023, a partire da marzo e fino a novembre 2023.

Prosegue, inoltre, il recupero delle ritenute IRPEF relative al 2022, laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2023.

 

Conguaglio da modello 730/2023 (su redditi 2022)

Nel mese di novembre vengono effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta ed i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate entro la data del 30 giugno 2023.

Sul rateo di pensione di novembre si procede pertanto:

al rimborso dell’importo a credito del contribuente;
alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente. L’ eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre 2023.

I contribuenti che hanno indicato l’Inps quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2022 possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile anche tramite l’app Inps Mobile.

Invitiamo i pensionati ad avvalersi dei servizi CAF-CISL per ogni forma di assistenza e consulenza personalizzata e qualificata in campo fiscale.

 

Fonte: pensionati.cisl.it